Mutuo fondiario e ipotecario
Il mutuo è un contratto con il quale una parte, detta mutuante (di solito una banca), trasferisce una determinata quantità di denaro a favore dell’altra, detta mutuatario, al fine che quest’ultima possa goderne per un tempo determinato a fronte del pagamento alla prima di un corrispettivo rappresentato da interessi.
Così schematizzata la struttura essenziale e la funzione del contratto, dobbiamo essere consapevoli che questo genere di operazione in concreto è arricchito di svariate clausole non sempre di immediata comprensione, ma necessarie a regolare i rapporti tra le parti per la durata prevista: modalità di erogazione, fissazione dei termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi, determinazione di altre spese per gli oneri di amministrazione, disciplina e costi di estinzione anticipata, prestazione e manutenzione delle garanzie, conseguenze degli inadempimenti relativi (ritardi) ed assoluti (mancato pagamento).
Ciascuno di questi aspetti è a sua volta caratterizzato da una notevole ricchezza di possibilità e di sfumature, frutto sia di prassi e regole moderne, sia di una meditazione dottrinale che a giusta ragione può definirsi millenaria (il mutuo è contemplato nel diritto romano classico ed è stato oggetto di studio da parte dei giuristi bizantini, dei giuristi medievali di diritto comune e dei giuristi delle codificazioni dell’età moderna). Attualmente la tematica si è ulteriormente ampliata per le suggestioni e le novità provenienti da Paesi stranieri e per la disciplina dell’Unione europea.
I contratti di mutuo sono generalmente predisposti dalle banche, ma io come Notaio, se incaricato dal mutuatario, posso esercitare su di essi un controllo volto a renderli più chiari e comprensibili, ad individuare e suggerire le migliori soluzioni adatte ai contraenti ed eventualmente ad eliminare clausole che possono ingenerare un non giustificato squilibrio.